Il Codacons denuncia il voto di scambio e chiede alla Procura della Repubblica il sequestro del video originale, diffuso via web con i protagonisti occultati, che riprende un consigliere comunale uscente offrire posti di lavoro e denaro contante in cambio di voti.
Il Codacons, dopo aver denunciato il voto di scambio ad Aci Sant’Antonio(CT) per le ultime elezioni amministrative (2013), annuncia che nei prossimi giorni presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per l’ennesima vicenda di compravendita di voti che riguarda, questa volta, le imminenti elezioni amministrative che si svolgeranno il prossimo 25 Maggio nel Comune di Aci Castello (CT).

Il Codacons- afferma l’avvocato Carmelo Sardella Responsabile intercomunale – chiederà alla Procura di Catania il sequestro del video originale, diffuso in parte via web con i protagonisti occultati, che riprende la scena durata circa 20 minuti, in cui un consigliere comunale uscente offre posti di lavoro e parecchio denaro in cambio di voti.
Il fatto succede ad Aci Castello. Un consigliere comunale uscente si reca a casa di un elettore. In un primo momento si vanta di aver “sistemato” numerose persone dentro e fuori il comune di Aci Castello, fa anche i nomi. Con rammarico il consigliere comunale afferma che però “la gente sistemata non è stata e non è riconoscente”. L’offerta vera e propria giunge allorchè il candidato, senza mezzi termini, offre denaro in cambio di voti. Più volte lo ripete e quando l’elettore gli domanda come fa a dargli i soldi questi gli risponde “Lei non si preoccupi, glieli do io i soldi”. E poichè il candidato non ha intenzione di pagare a vuoto il candidato avverte l’elettore: “non sbagli, perchè poi non faccio niente” e spiega anche le modalità di voto necessarie a mettere uno segno di riconoscimento sulla scheda elettorale. Il consigliere uscente si raccomanda, infine, con l’elettore di “non parlare con i cristiani” di questa cosa.
Si ipotizza la violazione dell’ art . 416 ter C.P. relativo allo scambio elettorale politico-mafioso e delll’art. 86 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 voto di scambio. Il primo reato stabilisce – spiega l’avvocato Sardella – che la pena indicata dal primo comma dell’art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro. Il secondo, quello relativo al voto di scambio, sottolinea che “Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena – conclude Sardella – si applica all’elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.”

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