Nel contesto della legge di bilancio per l’anno 2026 è stata inserita una disposizione che incide sulle modalità di pagamento dei compensi dovuti ai professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma prevede verifiche in ordine a eventuali debiti fiscali e il pagamento prioritario delle somme all’agente della riscossione, con la corresponsione al professionista della sola eventuale eccedenza. Tale disciplina si applica anche ai compensi maturati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. legge bilancio 2026
Sul punto interviene Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons, che richiama l’attenzione su come “si tratti di una norma che, pur muovendosi nell’alveo delle esigenze di finanza pubblica, rischia di produrre effetti distorsivi su uno strumento essenziale per la garanzia del diritto di difesa e per l’accesso effettivo alla giustizia”.
Nel sottolineare che “nell’avvocatura persiste un significativo e documentato divario di reddito tra uomini e donne – Tanasi evidenzia come – in questo contesto l’introduzione di meccanismi in grado di determinare ritardi, decurtazioni o incertezza nella liquidazione dei compensi rischi di incidere in modo sproporzionato sulle avvocate, contribuendo ad ampliare un gender gap che l’ordinamento dovrebbe invece contrastare”.
Richiamando gli ambiti nei quali il patrocinio a spese dello Stato è maggiormente utilizzato, tra cui il diritto di famiglia e la tutela delle vittime di violenza, Tanasi osserva che “per i reati riconducibili al cosiddetto codice rosso il legislatore ha previsto l’accesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito proprio per garantire una tutela effettiva e immediata alle vittime – aggiungendo che – indebolire, anche indirettamente, la sostenibilità economica di tali incarichi significa mettere a rischio la logica stessa di questa scelta di civiltà giuridica”.
Nel chiarire che la questione non riguarda interessi di categoria, Tanasi rimarca come “sia invece in gioco la coerenza complessiva del sistema di tutela dei diritti – precisando che – se il patrocinio a spese dello Stato è concepito come strumento di garanzia dei diritti fondamentali, esso deve poggiare su condizioni che ne rendano possibile l’attuazione concreta, altrimenti si rischia di trasformare una tutela rafforzata in una previsione meramente formale”.
Sotto il profilo costituzionale, l’emendamento solleva interrogativi seri in relazione all’articolo 3 della Costituzione, poiché una disciplina formalmente uniforme rischia di produrre effetti sproporzionati e irragionevoli, incidendo sull’effettività del diritto di difesa e sulla parità di genere. È necessario che il Parlamento riveda la norma, introducendo correttivi che escludano il patrocinio a spese dello Stato dalla sua applicazione, per evitare un arretramento nella tutela dei diritti e nella protezione delle donne e delle vittime di violenza”. – conclude Tanasi.










