università di Catania bandi illegittimiCATANIA: Il Codacons, con un esposto depositato alla Procura della Repubblica di Catania, ha denunciato diverse “irregolarità” commesse dall’Università degli Studi di Catania e da parte dell’Assessorato Regionale al Territorio e ambiente con tre bandi pubblici per l’assunzione di personale (rispettivamente 3,2 e 12 unità) per “la gestione delle riserve naturali affidate al CUTGANA” (Centro Universitario per la tutela e gestione degli ambienti naturali e degli agroecosistemi) dell’Università degli Studi di Catania.

cutgana bandi irregolarità bandiL’esposto-denuncia riguarda i Bandi n. 3935, 3936 e 3939 del 02 Ottobre 2014 dell’Universita degli Studi di Catania che si inseriscono nel contesto di cui alla LL.RR. n. 98/81; n. 14/88, n. 71/95, n. 77/95, Nuovo Testo Coordinato (S.O. alla G.U.R.S. n. 50 del 12 ottobre 1996) e le Convenzioni di affidamento gestione di Riserve Naturali all’Università di Catania.

Carmelo SardellaI fatti denunciati, spiega l’Avv. Carmelo Sardella, Dirigente dell’Ufficio Legale Regionale del Codacons, e per i quali si chiede alla Procura di indagare, riguardano le ipotesi di reato di abuso d’ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e responsabilità da reato degli Enti ex D.Lgs.n. 231/2001.

In particolare si evidenzia la violazione dell’art. 3 della convenzione di affidamento delle Riserve Naturali e dell’articolo 39 bis della L.R. 6 maggio 1981, n. 98. Le risorse economiche per l’assunzione del personale di cui ai tre bandi sono quelle messe a disposizione dall’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ma i requisiti di ammissione richiesti dai bandi in questione sarebbero in contrasto con quelli indicati dalla L.R. 6 maggio 1981, n. 98, all’articolo 39 bis e dalla .R. n. 14 del 1988, oltre che con quanto stabilito nelle convenzioni di affidamento.

Nello specifico, in ottemperanza alle convenzioni di affidamento ed in particolare a quanto stabilito all’art. 3, il personale assunto con risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Siciliana attraverso l’ARTA dovrebbe tassativamente essere costituito per ciascuna riserva da 1 unità con funzione di direttore e 2 unità con funzioni di operatore i cui compiti e requisiti sono quelli di cui alla citata Tabella A della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, all’articolo 39 bis e dalla L.R. n. 14 del 1988.

Tuttavia, in nessuno dei tre bandi in questione, si fa specifico riferimento né alla figura del direttore né a quella dell’operatore. Inoltre, nei tre bandi in argomento i titoli di studio richiesti quali requisiti di ammissione sono chiaramente in contrasto con quelli stabiliti alla Tabella A della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, all’articolo 39 bis e dalla L.R. n. 14 del 1988.

giovanni petroneI Bandi, continua il Presidente Regionale del Codacons, Avv. Giovanni Petrone, escludono illegittimamente la partecipazione alla selezione pubblica la categoria di quanti in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado. Inoltre, le figure assunte tramite questo bando non rientrano tra quelle previste dalle convenzioni di affidamento della gestione di riserve naturali, né in quella di direttore, né in quella di operatore.

In ogni caso, prosegue Petrone, il titolo di studio richiesto all’articolo 2 quale requisito di ammissione appare illegittimo, non essendo in linea con la Tabella A della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, all’articolo 39 bis e ribadito dalla L.R. n. 14 del 1988, né con la figura di direttore di riserva, né con quella di operatore di riserva.

Si rileva inoltre che proprio la L.R. n. 14 del 1988 e la L.R. del 6 maggio 1981, n. 98, all’articolo 39 bis, (tabella A), nel ribadire le qualifiche e le funzioni del personale delle riserve naturali, stabilisce categoricamente il fatto che il personale dei servizi tecnici di sorveglianza per le aree protette non può essere adibito a svolgere mansioni di ufficio…”. Pertanto, il bando in argomento non può essere finalizzato all’assunzione di due unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale per la gestione delle riserve naturali affidate al Cutganadell’Università degli Studi di Catania.

Pertanto, l’utilizzo di fondi della Regione Siciliana per l’assunzione del personale di cui al bando in questione è da considerare chiaramente improprio in quanto non coerente con i compiti, la qualifica e i requisiti richiesti per il personale destinato alla gestione delle riserve naturali in affidamento, che deve essere costituito da 1 direttore e da 2 operatori per ciascuna riserva.

 

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