Per il Codacons, l’offerta di transazione formulata da BPVI (Banca Popolare di Vicenza) mortifica le aspettative di quei soci che, danneggiati dal forte e improvviso depauperamento del valore delle loro azioni, hanno confidato nella tanto annunciata proposta di conciliazione che, vista l’irrisorietà del rimborso, ha il sapore della beffa. È un affronto per la pluralità di piccoli e grandi risparmiatori che, incolpevolmente, ha patito ingenti perdite. È l’ulteriore tradimento a scapito di chi ha investito i propri risparmi fidandosi già delle rassicurazioni del personale di banca. transazione azionista BPVI  transazione azionista BPVI  transazione azionista BPVI  transazione azionista BPVI  transazione azionista BPVI  transazione azionista BPVI  

transazione azionista BPVI  Inoltre, a parere del Codacons, preoccupa la presenza della condizione sospensiva all’interno del Regolamento dell’Offerta di Transazione, fissata nell’adesione alla proposta da parte dell’80% degli azionisti. Secondo l’avv. Paolo Di Stefano del Codacons “La formulazione di questa condizione, posta a favore della banca, suscita molte perplessità in relazione agli effetti della sottoscrizione dell’accordo transattivo in capo all’azionista. Se da un lato è chiaro che nell’ipotesi in cui la condizione sospensiva non si avveri, e BPVi non vi rinunci, la banca nulla dovrà pagare all’azionista destinatario dell’offerta, dall’altro lato, si richiede maggiore chiarezza sulla conseguente precisazione contenuta nel Regolamento, nella parte in cui è previsto che, in caso di mancato avveramento della condizione, rimarranno “in particolare” salvi i diritti dell’azionista “con riferimento alle operazioni di acquisto o sottoscrizione di Azioni BPVi”. Sebbene il successivo punto 6. del Regolamento prescriva tra parentesi che dall’avveramento della condizione sospensiva dipenderebbe il pagamento dell’indennizzo e la validità degli accordi transattivi sia per la banca sia per l’azionista, tuttavia sembrerebbe che con la sottoscrizione dell’accordo transattivo il risparmiatore, già al momento della firma e a prescindere dall’avveramento della condizione, debba rinunciare “irrevocabilmente e incondizionatamente” a qualunque altra pretesa, sia in sede civile sia penale. È quindi evidente che l’oscurità e contraddizione in termini di questo aspetto del Regolamento, non mette l’azionista nelle condizioni di sapere in modo chiaro e univoco, quando e a quali diritti e pretese, relativi all’acquisto e sottoscrizione di Azioni BPVi, debba “incondizionatamente” rinunciare.

Codacons per gli azionisti

Di conseguenza, non può che criticarsi il Regolamento poiché, posta la questione in tali termini, non sarebbe tutelata, ad esempio, la posizione dei molti azionisti, già costituitisi parte offesa nei procedimenti a carico del vecchio management o che si ritengono lesi da condotte di dipendenti della banca o da investimenti di altra natura, anche per l’acquisto di titoli azionari e obbligazionari non ricompresi tra le azioni indennizzabili”.

Infine, appare eccessivamente penalizzante, anche per quei risparmiatori costituiti in forma societaria, l’esclusione dal Regolamento, delle società di capitali tra i soggetti che possono aderire all’Offerta, sia perchè tali società hanno spesso investito cospicue somme, possibilmente anche in occasione di operazioni volte ad ottenere maggiore elasticità di cassa, sia perché alcune realtà di impresa, comunque importanti per la realtà economica e per le sorti del mercato locale, dovendo iscrivere in bilancio le perdite collegate alla banca, potrebbero risentirne negativamente sul piano della reputazione bancaria.

In ogni caso, visti i deludenti esiti della proposta di conciliazione, il Codacons riprenderà ogni azione a tutela degli azionisti, dando seguito alle numerose diffide già inviate e continuando a valutare caso per caso la possibilità di agire, in qualunque sede, per il risarcimento dei soldi investiti nelle azioni. 

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